Art. 2.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione,  in  base  all'articolo   1,   del
trattamento  tributario  degli  interessi  e degli altri proventi dei
titoli del debito  pubblico  previsto  dalle  convenzioni  e  accordi
internazionali,  le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli
enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata
dall'autorita' fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non
residenti, nonche', anche in via telematica,  i  dati  relativi  alla
individuazione  dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La
predetta   documentazione   deve   essere   tenuta   a   disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci
anni.
  2.  La  documentazione  riguardante  ciascun  soggetto  puo' essere
unica, anche nel caso di  possesso  di  titoli  del  debito  pubblico
aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui
e'  prodotta,  ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le
condizioni  cui  e'  subordinata   l'applicazione   del   trattamento
tributario  previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali
di cui all'articolo 1, comma 1.