Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorita' fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonche', anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni. 2. La documentazione riguardante ciascun soggetto puo' essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui e' prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui e' subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 1.