Art. 3. 1. Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento, risultino riconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub- depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per lo stesso recupero. 2. Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate. 3. Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 e' dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento.