Art. 3.
  1.   Qualora   da   riscontri   dell'Amministrazione   finanziaria,
effettuati  anche mediante controlli a campione sulla base di criteri
selettivi stabiliti nell'ambito della  programmazione  dell'attivita'
di   accertamento,   risultino  riconosciute  somme  non  dovute,  il
Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i
successivi versamenti da effettuare  alle  aziende  di  credito  sub-
depositarie.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le  modalita'  per
lo stesso recupero.
  2.  Qualora  non  sia  possibile  operare,  in tutto o in parte, la
compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del  tesoro  procede
nei  confronti  delle  aziende di credito sub-depositarie al recupero
diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate.
  3. Sulle somme di cui ai commi  1  e  2  e'  dovuto,  a  titolo  di
sanzione  amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle
somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento.