Art. 4.
  1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,
2 e  3,  per  le  quali  potranno  essere  utilizzati  anche  sistemi
telematici di comunicazione dei dati.
  2.  Restano  salve,  nei  casi  in  cui  non  vengano utilizzate le
modalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui  all'articolo  37
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e le relative modalita' di attuazione.