Art. 4. 1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati. 2. Restano salve, nei casi in cui non vengano utilizzate le modalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le relative modalita' di attuazione.