Art. 3. 1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' stabilito, per l'anno 1993, tra il 1 settembre ed il 30 ottobre 1993. 2. Il termine del 30 settembre 1993 di cui all'articolo 10, commi 2- bis e 2-ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e' differito al 30 ottobre 1993.