Art. 3. 
1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei  sostituti
d'imposta di cui al quarto comma  dell'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'  stabilito,
        per l'anno 1993, tra il 1 settembre ed il 30 ottobre 
1993. 
  2. Il termine del 30 settembre 1993 di cui all'articolo  10,  commi
2- bis e 2-ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243,  e'  differito
al 30 ottobre 1993.