Art. 2. 
  1. Il quarto paragrafo  della  nota  relativa  al  parametro  n.  2
(temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976,  n.
319, e' sostituito dal seguente: 
  "Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35  C
e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3 C oltre i mille metri  di  distanza  dal  punto  di
immissione.  Deve  inoltre  essere   assicurata   la   compatibilita'
ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la
formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.". 
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito  il  parere  del
comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306,  stabilisce,  con
proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico  di
cui al comma 1, sulla base delle metodologie  definite  dall'Istituto
di ricerca sulle acque (IRSA).