Art. 3. 1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito degli scarichi in mare, che intendono effettuare interventi di adeguamento dell'impianto basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle autorita' competenti, domanda di autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi di adeguamento, teso ad assicurare il rispetto della normativa vigente. 2. L'autorita' competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; richiede, se necessario, integrazioni del programma e definisce le modalita' di attuazione dell'attivita' di monitoraggio, a spese del titolare dello scarico, necessaria per individuare tempestivamente le possibili alterazioni permanenti dell'ambiente marino e consentire alla competente autorita' di adottare le conseguenti iniziative, anche limitative dell'utilizzazione dell'impianto. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorita' competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento, con indicazione dei relativi tempi di attuazione. 4. L'autorita' amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorita' amministrativa procedente puo' indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorita'. 6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sara' misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, de- terminate dall''IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potra' comunque superare i 3 C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2. 7. Le autorizzazioni allo scarico sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformita' allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento, nonche' delle prescrizioni impartite. 8. L'autorizzazione e' rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.