Art. 3. 
  1. I titolari degli insediamenti produttivi esistenti, con recapito
degli scarichi  in  mare,  che  intendono  effettuare  interventi  di
adeguamento dell'impianto basati sulla  caratterizzazione  ambientale
del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili possono
presentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976,  n.
319, entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto,   alle   autorita'   competenti,    domanda    di
autorizzazione allo scarico, corredata dal programma degli interventi
di adeguamento,  teso  ad  assicurare  il  rispetto  della  normativa
vigente. 
  2. L'autorita' competente, entro i sessanta  giorni  successivi  al
termine di cui al comma  1,  in  caso  di  valutazione  positiva  del
programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione  provvisoria  allo
scarico, con le  eventuali  prescrizioni;  richiede,  se  necessario,
integrazioni del programma e definisce  le  modalita'  di  attuazione
dell'attivita' di monitoraggio, a spese del titolare  dello  scarico,
necessaria per individuare tempestivamente le  possibili  alterazioni
permanenti  dell'ambiente  marino  e   consentire   alla   competente
autorita' di adottare le  conseguenti  iniziative,  anche  limitative
dell'utilizzazione dell'impianto. 
  3. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i soggetti di cui  al  comma  1  trasmettono,  alle
autorita' competenti all'approvazione, il  progetto  esecutivo  degli
interventi di adeguamento, con  indicazione  dei  relativi  tempi  di
attuazione. 
  4. L'autorita' amministrativa procedente  deve  pronunciarsi  entro
sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  del  progetto.  Ai  fini
dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi  comunque
denominati   di   altre   amministrazioni   pubbliche,    l'autorita'
amministrativa procedente puo' indire  una  apposita  conferenza  dei
servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Gli interventi di adeguamento devono essere ultimati entro e non
oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi  da  parte  di
tutte le competenti autorita'. 
  6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al  comma  1  e
fino al completamento  delle  opere  di  adeguamento,  il  valore  di
incremento termico sara' misurato con metodiche statistiche  riferite
alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente,
in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico,  de-
terminate dall''IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto;  il  valore  di  incremento
termico non potra' comunque superare i 3 C. Scaduto il termine di cui
al comma 5 si applicano i criteri di misurazione  definiti  ai  sensi
dell'articolo 2. 
  7.  Le  autorizzazioni  allo  scarico  sono  revocate  in  caso  di
inosservanza del programma e/o di non conformita' allo  stesso  degli
interventi  previsti  dal  progetto  di  adeguamento,  nonche'  delle
prescrizioni impartite. 
  8. L'autorizzazione e' rilasciata  in  forma  definitiva  ai  sensi
dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 10 maggio 1976,  n.  319,
all'esito della verifica dell'avvenuta attuazione del progetto.