Art. 2. 
 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo
52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il  31
dicembre  1980,  si  applica  interamente  la  disposizione  di   cui
all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del
1990, nei limiti delle  disponibilita'  di  cui  all'articolo  1  del
presente decreto.