Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 1 del presente decreto.