Art. 2. 
  1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5  della  legge  25
marzo 1993, n. 81, e'  sostituito  dal  seguente:  "Nelle  liste  dei
candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". 
  2. Il secondo periodo del comma  1  dell'articolo  7  della  citata
legge n. 81 del 1993, e' sostituito dal seguente:  "Nelle  liste  dei
candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato  in  misura
superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati". 
 
           Note all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge n. 81/1993,
          come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il seguente:
          "Ciascuna candidatura alla carica di sindaco  e'  collegata
          ad  una  lista  di  candidati  alla  carica  di consigliere
          comunale, comprendente un numero di candidati non superiore
          al numero dei consiglieri da eleggere e  non  inferiore  ai
          tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi
          puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti
          dei consiglieri assegnati".
             -  Il  testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n.
          81/1993,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:  "Le  liste per l'elezione del consiglio comunale
          devono comprendere un numero di candidati non superiore  al
          numero  dei  consiglieri da eleggere e non inferiore ai due
          terzi, con arrotondamento all'unita' superiore  qualora  il
          numero  dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
          una  cifra  decimale  superiore  a  50.  Nelle  liste   dei
          candidati  nessuno  dei due sessi puo' essere rappresentato
          in  misura  superiore  ai   due   terzi   dei   consiglieri
          assegnati".