Art. 2. 1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". 2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 81 del 1993, e' sostituito dal seguente: "Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge n. 81/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati". - Il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 81/1993, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati".