Art. 3. 1. Al secondo comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32". 2. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 14".
Note all'art. 3: - L'art. 27 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960, e successive modificazioni come da ultimo modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 27. - Il sindaco provvede affinche', nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale: 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione; 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39; 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37; 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 6 della legge (8 marzo 1989, n. 95), come sostituito dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53; 5) il pacco delle schede che al sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute; 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione; 7) un congruo numero di matite copiative per il voto. Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, D ed M allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, vistate dal Ministro dell'interno (*). Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno". - Il testo dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 122/1951 (Norme per le elezioni dei consigli provinciali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle H ed L allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (*). I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'art. 14". ______________ (*) Per le schede si applica ora l'art. 15 del D.P.R. n. 132/1993 (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali), che si trascrive: "Art. 15. - 1. Le schede per la prima votazione e per il turno del ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G ed I allegate al presente regolamento. 2. La scheda per la votazione per le elezioni dei consigli circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, fatta eccezione del numero delle righe stampate accanto a ciascun simbolo che si intendono ridotte ad una, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge". Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 28 e 32 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960: "Art. 28. - La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione e' redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista. Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare. Nessuno puo' accettare le candidature in piu' di una lista nello stesso comune. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla commissione elettorale circondariale". "Art. 32. - La popolazione del comune e' determinata in base al risultato dell'ultimo censimento ufficiale. I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune; la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28. Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione, o presentazione di lista. Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve re- care una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso comune. Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28. La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria nel comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale circondariale competente per territorio". Per maggior completezza di informazione si riporta anche l'art. 14 della suddetta legge n. 122/1951: "Art. 14. - La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta: a) da almeno 750 e da non piu' di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti; b) da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti; c) da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; d) da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 1.000.000 di abitanti. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse, secondo le norme in vigore per le elezioni comunali".