Art. 3.
  1.  Al  secondo  comma dell'articolo 27 del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione degli organi delle  amministrazioni
comunali,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine,  il  seguente  periodo:  "I  contrassegni sono riprodotti sulle
schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi
degli articoli 28 e 32".
  2. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo  1951,  n.
122,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contrassegni sono
riprodotti sulle schede di votazione con i  colori  dei  contrassegni
depositati ai sensi dell'articolo 14".
 
          Note all'art. 3:
             -   L'art.  27  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
          composizione   e   la   elezione   degli    organi    delle
          amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960,
          e  successive modificazioni come da ultimo modificato dalla
          presente legge, e' cosi' formulato:
             "Art. 27. - Il sindaco provvede  affinche',  nel  giorno
          precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio,
          siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:
              1)   il  plico  sigillato  contenente  il  bollo  della
          sezione;
              2) la lista degli elettori della  sezione,  autenticata
          dalla  commissione  elettorale  circondariale  e  una copia
          della lista  stessa,  autenticata  in  ciascun  foglio  dal
          sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma
          dell'art. 39;
              3)  tre  copie  del  manifesto  recante  le  liste  dei
          candidati, delle quali  una  deve  restare  a  disposizione
          dell'ufficio  elettorale  e  le altre devono essere affisse
          nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
              4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art.
          6 della legge  (8  marzo  1989,  n.  95),  come  sostituito
          dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
              5)  il  pacco  delle  schede che al sindaco sara' stato
          trasmesso  sigillato  dalla  prefettura,  con   indicazione
          sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
              6)  le  urne  e le cassette o scatole occorrenti per la
          votazione;
              7) un congruo numero di matite copiative per il voto.
             Le schede sono di tipo unico e di identico colore;  sono
          fornite   a   cura   del   Ministero  dell'interno  con  le
          caratteristiche  essenziali  dei  modelli  descritti  nelle
          tabelle A, D ed M allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70,
          vistate  dal  Ministro dell'interno (*). Le schede dovranno
          pervenire agli uffici  elettorali  debitamente  piegate.  I
          contrassegni  sono riprodotti sulle schede di votazione con
          i  colori  dei  contrassegni  depositati  ai  sensi   degli
          articoli 28 e 32.
             I  bolli  e  le urne, conformi ai tipi prescritti per le
          elezioni politiche,  sono  forniti  a  cura  del  Ministero
          dell'interno".
             -  Il  testo dell'art. 17, secondo comma, della legge n.
          122/1951 (Norme per le elezioni dei consigli  provinciali),
          come  modificato  dalla presente legge, e' il seguente: "Le
          schede, di carta consistente, di tipo unico e  di  identico
          colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con
          le  caratteristiche  essenziali del modello descritto nelle
          tabelle H ed L allegate alla legge 13  marzo  1980,  n.  70
          (*).   I  contrassegni  sono  riprodotti  sulle  schede  di
          votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi
          dell'art.  14".
          ______________
             (*) Per le schede si applica ora l'art. 15 del D.P.R. n.
          132/1993 (Regolamento di attuazione della  legge  25  marzo
          1993,   n.   81,   in   materia   di  elezioni  comunali  e
          provinciali), che si trascrive:
             "Art. 15. - 1. Le schede per la prima votazione e per il
          turno del ballottaggio previste dalla legge devono avere le
          caratteristiche  essenziali  dei  modelli  descritti  nelle
          tabelle  A,  B,  C,  D,  E,  F, G ed I allegate al presente
          regolamento.
             2. La scheda  per  la  votazione  per  le  elezioni  dei
          consigli  circoscrizionali ha le stesse caratteristiche del
          modello descritto nelle tabelle A ed E allegate alla  legge
          13  marzo  1980,  n.  70,  fatta eccezione del numero delle
          righe stampate accanto a ciascun simbolo che  si  intendono
          ridotte  ad  una, ai sensi del combinato disposto dell'art.
          10, comma 3, e dell'art. 7, comma 2, della legge".
             Per completezza di  informazione  si  riporta  il  testo
          degli articoli 28 e 32 del citato testo unico approvato con
          D.P.R. n. 570/1960:
             "Art.  28. - La popolazione del comune e' determinata in
          base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
             I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti  nelle
          liste  del  comune  e  la loro firma deve essere apposta su
          appositi moduli recanti il  contrassegno  della  lista,  il
          nome,   cognome,  data  e  luogo  di  nascita  di  tutti  i
          candidati, nonche'  il  nome,  cognome,  data  e  luogo  di
          nascita  dei  sottoscrittori stessi; le firme devono essere
          autenticate da uno dei soggetti di cui  all'art.  14  della
          legge 21 marzo 1990, n. 53. I presentatori che non sappiano
          o   non   siano   in  grado  di  sottoscrivere  per  fisico
          impedimento possono fare la  loro  dichiarazione  in  forma
          verbale,  alla  presenza  di  due  testimoni, innanzi ad un
          notaio o  al  segretario  comunale  o  ad  altro  impiegato
          all'uopo  delegato  dal  sindaco.  Della  dichiarazione  e'
          redatto apposito verbale, da allegare alla lista.
             Ciascun elettore non  puo'  sottoscrivere  piu'  di  una
          dichiarazione di presentazione di lista.
             Con la lista devesi anche presentare la dichiarazione di
          accettazione  di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o
          da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. La
          dichiarazione  di  accettazione  della   candidatura   deve
          contenere  l'esplicita  dichiarazione  del candidato di non
          essere in alcuna delle  condizioni  previste  dal  comma  1
          dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
             Per  ogni  candidato  si  deve,  inoltre,  presentare il
          certificato  di  iscrizione  nelle  liste   elettorali   di
          qualsiasi comune della Repubblica.
             E'  obbligatoria  la presentazione di un contrassegno di
          lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere  fatta
          in triplice esemplare.
             Nessuno  puo'  accettare  le  candidature in piu' di una
          lista nello stesso comune.
             La presentazione delle  candidature  deve  essere  fatta
          alla  segreteria  del  comune  dalle  ore  8 del trentesimo
          giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti  la
          data della votazione.
             Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,
          rilascia   ricevuta   dettagliata  degli  atti  presentati,
          indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede
          a rimetterli, entro  lo  stesso  giorno,  alla  commissione
          elettorale circondariale".
             "Art.  32. - La popolazione del comune e' determinata in
          base al risultato dell'ultimo censimento ufficiale.
             I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti  nelle
          liste  del  comune;  la  loro  firma deve essere apposta su
          appositi moduli recanti il  contrassegno  della  lista,  il
          nome,  cognome,  data e luogo di nascita dei sottoscrittori
          stessi; le firme  devono  essere  autenticate  da  uno  dei
          soggetti  di  cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n.
          53. Per i presentatori che non  sappiano  sottoscrivere  si
          applicano  le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.
          28.
             Ciascun elettore non  puo'  sottoscrivere  piu'  di  una
          dichiarazione, o presentazione di lista.
             Di  tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome,
          luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve  re-
          care   una  numerazione  progressiva  secondo  l'ordine  di
          presentazione.
             Nessuno puo' essere candidato in piu' di  una  lista  di
          uno stesso comune.
             Con la lista devesi anche presentare:
              1)  un  modello  di  contrassegno,  anche  figurato, in
          triplice esemplare;
              2) la dichiarazione autenticata di  accettazione  della
          candidatura  contenente  la  dichiarazione del candidato di
          non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma  1
          dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
              3)  il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
          di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato;
              4) l'indicazione di due delegati che hanno la  facolta'
          di  designare rappresentanti delle liste presso ogni seggio
          e presso l'ufficio centrale: le designazioni debbono essere
          fatte per iscritto e la  firma  dei  delegati  deve  essere
          autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.
             La  lista  e  gli allegati devono essere presentati alla
          segreteria nel comune dalle ore  8  del  trentesimo  giorno
          alle  ore  12  del ventinovesimo giorno antecedenti la data
          della votazione.
             Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente,
          rilascia   ricevuta   dettagliata  degli  atti  presentati,
          indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede
          a  rimetterli  entro  lo  stesso  giorno  alla  commissione
          elettorale circondariale competente per territorio".
             Per maggior completezza di informazione si riporta anche
          l'art. 14 della suddetta legge n. 122/1951:
             "Art.  14.  -  La  presentazione delle candidature per i
          singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti  da  un
          unico contrassegno.
             Ciascun  gruppo  deve comprendere un numero di candidati
          non inferiore ad un terzo e non  superiore  al  numero  dei
          consiglieri assegnati alla provincia.
             Per  ogni candidato deve essere indicato il collegio per
          il quale viene presentato. Nessun candidato puo'  accettare
          la candidatura per piu' di tre collegi.
             La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere
          sottoscritta:
               a)  da  almeno  750  e  da  non piu' di 1.100 elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          province fino a 100.000 abitanti;
               b)  da  almeno  1.000  e da non piu' di 1.500 elettori
          iscritti nelle liste elettorali di  comuni  compresi  nelle
          province  con  piu'  di  100.000  abitanti e fino a 500.000
          abitanti;
               c) da almeno 1.750 e da non  piu'  di  2.500  elettori
          iscritti  nelle  liste  elettorali di comuni compresi nelle
          province con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di
          abitanti;
               d) da almeno 3.500 e da non  piu'  di  5.000  elettori
          iscritti  nelle  liste  elettorali di comuni compresi nelle
          province con piu' di 1.000.000 di abitanti.
             Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione  di  due
          delegati  a designare, personalmente o per mezzo di persone
          da  essi  autorizzate  con  dichiarazione  autenticata   da
          notaio,  i  rappresentanti  del gruppo presso ogni seggio e
          presso  i  singoli  uffici  elettorali  circoscrizionali  e
          l'ufficio elettorale centrale.
             La  presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del
          trentesimo giorno alle  ore  12  del  ventinovesimo  giorno
          antecedenti   la   data   delle  elezioni  alla  segreteria
          dell'ufficio  elettorale  centrale,   il   quale   provvede
          all'esame  delle candidature e si pronuncia sull'ammissione
          di esse,  secondo  le  norme  in  vigore  per  le  elezioni
          comunali".