Art. 5. 1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 33 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserita la seguente: "d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive;". 2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' sostituito dal seguente: "La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".
Nota all'art. 5: - L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960, come modificato da ultimo dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 33. - La commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza; d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive; e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi; e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati. Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista. La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale".