Art. 5.
  1.  Dopo  la  lettera d) del primo comma dell'articolo 33 del testo
unico delle leggi per la composizione  e  la  elezione  degli  organi
delle  amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' inserita la seguente:
   "d-bis) verifica che nelle liste dei  candidati  nessuno  dei  due
sessi  sia  rappresentato  in  misura  superiore  ai  due  terzi  dei
consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a
ripristinare detto rapporto percentuale  entro  le  ventiquattro  ore
successive;".
  2. Il terzo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
e' sostituito dal seguente:
  "La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la  data
della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle
liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare
sulle  modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi' le
liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare  il  rapporto
percentuale".
 
          Nota all'art. 5:
             -  L'art. 33 del citato testo unico approvato con D.P.R.
          n.   570/1960, come modificato  da  ultimo  dalla  presente
          legge, e' cosi' formulato:
             "Art.  33.  -  La  commissione elettorale circondariale,
          entro il  giorno  successivo  a  quello  stabilito  per  la
          presentazione delle liste:
               a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero
          richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
               b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o
          che  si possano facilmente confondere con quelli presentati
          in precedenza o con  quelli  notoriamente  usati  da  altri
          partiti  o  raggruppamenti  politici,  ovvero  riproducenti
          simboli o elementi  caratterizzanti  di  simboli  che,  per
          essere   usati  tradizionalmente  da  partiti  presenti  in
          Parlamento, possono trarre  in  errore  l'elettore.  Ricusa
          altresi' i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di
          natura religiosa;
               c)  elimina  dalle liste i nomi dei candidati a carico
          dei quali viene accertata la sussistenza  di  alcuna  delle
          condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19
          marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero e' incompleta
          la  dichiarazione  di accettazione di cui al n. 2) del nono
          comma dell'art. 32, o manca il  certificato  di  iscrizione
          nelle liste elettorali;
               d)  cancella  i  nomi  dei  candidati gia' compresi in
          altre liste presentate in precedenza;
              d-bis) verifica che nelle liste dei  candidati  nessuno
          dei  due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due
          terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i
          delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale
          entro le ventiquattro ore successive;
               e)  ricusa  le  liste  che  contengono  un  numero  di
          candidati inferiore al minimo prescritto  e  riduce  quelle
          che  contengono un numero di candidati superiore al massimo
          consentito, cancellando gli ultimi nomi;
              e-bis) assegna un numero progressivo a  ciascuna  lista
          ammessa,  mediante  sorteggio  da effettuarsi alla presenza
          dei delegati di lista, di cui al numero 4  del  nono  comma
          dell'art. 32, appositamente convocati.
             Il  delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione,
          entro la  stessa  sera,  delle  contestazioni  fatte  dalla
          commissione  e delle modificazioni da questa apportate alla
          lista.
            La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente
          la  data   della   votazione,   si   riunisce   per   udire
          eventualmente   i   delegati   delle   liste  contestate  o
          modificate, ammettere nuovi documenti  e  deliberare  sulle
          modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresi'
          le  liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare
          il rapporto percentuale".