Art. 6. 1. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione".