Art. 6.
  1.  L'articolo  11  della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 11 (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1.  Le
operazioni  di  voto  per  le  elezioni  del  sindaco,  del consiglio
comunale, del presidente della provincia e del consiglio  provinciale
si  svolgono  nell'arco  di  un solo giorno, di domenica, dalle ore 7
antimeridiane alle ore 22.
   2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio,  dopo
aver  proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53
del testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
organi  delle  amministrazioni  comunali,  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.  570,  e  successive
modificazioni,  rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle
ore 7 del giorno successivo a quello della votazione".