Art. 7. 
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno  1990,  n.
142, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere  sono  presentate
dal  consigliere  medesimo  ai   rispettivi   consigli.   Esse   sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto  e  diventano  efficaci
una volta adottata dal consiglio la relativa  surrogazione  che  deve
avvenire  entro  venti  giorni  dalla  data  di  presentazione  delle
dimissioni". 
 
           Nota all'art. 7:
             -  Il  testo  dell'art.  31  della  gia' citata legge n.
          142/1990, come modificato dalla legge n.  81/1993  e  dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.   31  (Consigli  comunali  e  provinciali).  -  1.
          L'elezione dei consigli comunali  e  provinciali,  la  loro
          durata  in  carica,  il  numero  dei  consiglieri e la loro
          posizione giuridica sono regolati dalla legge.
             2.  I  consiglieri  entrano  in  carica  all'atto  della
          proclamazione  ovvero,  in caso di surrogazione, non appena
          adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
             2-bis. Le dimissioni dalla carica  di  consigliere  sono
          presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli.
          Esse  sono  irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e
          diventano efficaci una  volta  adottata  dal  consiglio  la
          relativa  surrogazione che deve avvenire entro venti giorni
          dalla data di presentazione delle dimissioni.
             3. I consigli durano in  carica  sino  all'elezione  dei
          nuovi,  limitandosi,  dopo  la pubblicazione del decreto di
          indizione dei  comizi  elettorali,  ad  adottare  gli  atti
          urgenti ed improrogabili.
             4.  Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale
          di commissioni costituite nel  proprio  seno  con  criterio
          proporzionale.    Il  regolamento  determina i poteri delle
          commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme  di
          pubblicita' dei lavori.
             5. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
          ottenere  dagli uffici, rispettivamente, del comune e della
          provincia, nonche' dalle loro aziende ed  enti  dipendenti,
          tutte  le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
          all'espletamento del proprio mandato. Essi sono  tenuti  al
          segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
             6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
          iniziativa  su ogni questione sottoposta alla deliberazione
          del consiglio.  Hanno  inoltre  il  diritto  di  presentare
          interrogazioni e mozioni.
             7.  Il  presidente  del  consiglio  comunale e' tenuto a
          riunire il consiglio, in un termine non superiore  a  venti
          giorni,  quando  lo richiedano un quinto, dei consiglieri o
          il sindaco, inserendo all'ordine del  giorno  le  questioni
          richieste.
             7-bis.  Nei  casi  in cui il consiglio e' presieduto dal
          sindaco o dal presidente  della  provincia,  questi  ultimi
          provvedono  alla  convocazione  del  consiglio ai sensi del
          comma 7.
             8.  Le  sedute  del  consiglio  e delle commissioni sono
          pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento".