Art. 8. 1. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 34, comma 5, della legge n. 81/1993 e' il seguente: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana un testo unico che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti per la elezione degli organi comunali e provinciali".