Art. 8.
  1. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della
legge  25  marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
 
          Nota all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 34, comma 5, della legge n. 81/1993
          e' il seguente: "Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge il Governo emana un testo unico
          che riunisce e coordina le disposizioni legislative vigenti
          per la elezione degli organi comunali e provinciali".