Art. 4. 1. Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi dighe senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformita' al progetto approvato, e' punito con l'arresto fino a due anni, salvo il potere dell'amministrazione di provvedere ai sensi dell'articolo 3, comma 8, anche in corso di giudizio. 2. Alla stessa pena di cui al comma 1 e' soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di chiedere l'autorizzazione in sanatoria entro il termine ivi indicato. Non e' punibile chi nello stesso termine abbia comunicato al Servizio nazionale dighe la propria disponibilita' a procedere allo svuotamento dell'invaso e lo abbia effettuato conformandosi alle cautele prescritte dal Servizio nazionale dighe entro i termini da questo indicati. La stessa pena si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosita' di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. 3. Alla stessa pena di cui al comma 1 e' soggetto chi non ottemperi all'ordine di svuotamento dell'invaso nei casi previsti dall'articolo 3, comma 8, proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformita' alle medesime, ovvero non si conformi alle modalita' previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione. 4. Chiunque non adempia alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 5, ovvero dell'articolo 3, comma 8, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 5. L'ingegnere firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373 del codice penale.