Art. 3. 
  1.  L'INPDAP  e'  organizzato  su  base   territoriale   attraverso
strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente,  gli
uffici esistenti delle singole gestioni  autonome.  In  attesa  della
istituzione  e  della  piena  operativita'  di  tali  strutture,   le
amministrazioni  pubbliche  centrali  e  periferiche  continuano   ad
espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli  enti,
delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma
4 dell'articolo 1. 
  2. E' fatto  divieto  all'INPDAP  di  assumere  personale  a  tempo
determinato, salvo quello necessario per  le  attivita'  a  carattere
stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di  stu-
dio,  case-alberghi  e  convitti  in  linea   con   quanto   previsto
dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29. 
  3. E' fatto, altresi', divieto all'INPDAP di conferire incarichi di
consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati,  fatte  salve
eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica
autorizzazione dei Ministeri vigilanti. 
  4.  L'INPDAP,  fino  all'applicazione  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, puo'  attuare  progetti  finalizzati  volti  al
recupero dell'arretrato delle gestioni  autonome  degli  istituti  di
previdenza, nel limite del 50 per  cento  della  spesa  per  compensi
accessori  erogata  nell'anno  precedente.  La   corresponsione   dei
compensi e' disposta previa  valutazione  e  verifica  dei  risultati
conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del  lavoro  e  della
previdenza sociale. 
  5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle  casse
di cui al comma 4 dell'articolo 1 e' trasferito all'INPDAP e conserva
il  trattamento  giuridico  ed  economico  vigente   presso   l'ente,
l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data  di  approvazione
del regolamento e della relativa dotazione organica. 
  6. Il  personale  in  servizio  continuativo  presso  la  Direzione
generale di cui al comma  4  dell'articolo  1  e'  assegnato  in  via
provvisoria all'INPDAP. Esso puo' optare per essere trasferito in via
definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non  oltre
il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto  o,  se  successiva,  dalla
data di entrata in vigore  della  dotazione  organica.  Il  personale
assegnato in  via  provvisoria  all'INPDAP  conserva  il  trattamento
giuridico ed economico ed il  regime  di  previdenza  vigente  presso
l'amministrazione di rispettiva provenienza. 
  7.  All'inquadramento  del  personale  definitivamente   trasferito
all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si  provvede  in  conformita'  di
apposite  tabelle  di  equiparazione,   deliberate   dall'organo   di
amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e per la funzione pubblica. 
  8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in
servizio continuativo presso la  Ragioneria  centrale  istituita  con
l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962,  n.  1291,  puo'  esercitare
l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le  modalita'  ivi
stabiliti. Tali opzioni  non  determinano  modifiche  alle  dotazioni
organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. 
  9. Al  personale  dell'INPDAP  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale  dell'INPDAP
e' iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza  e  di  fine
servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal  1  gennaio
1994, al  medesimo  INPDAP,  fermo  restando,  per  il  personale  in
servizio alla stessa data, il diritto di optare,  entro  i  sei  mesi
successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore  presso  le
rispettive   amministrazioni   di   appartenenza.   Per   l'eventuale
ricongiunzione dei periodi di servizio ai  fini  del  trattamento  di
pensione si applicano le disposizioni di cui  alla  legge  22  giugno
1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni
versano la relativa contribuzione al medesimo  Istituto  a  decorrere
dal 1 gennaio  1994;  per  i  periodi  precedenti  le  corrispondenti
risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al
quale il personale era  iscritto,  all'atto  della  erogazione  delle
prestazioni. 
 10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto  alla  dotazione
organica approvata ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 2,
si applicano le disposizioni vigenti  in  materia  di  mobilita'  del
personale delle amministrazioni pubbliche. 
  11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento  di
cui al comma  2  dell'articolo  2,  restano  ferme  le  procedure  di
controllo sugli atti, nonche' le procedure relative al contenzioso in
materia di prestazioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. E' soppresso il  comma  4  dell'articolo  56  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni  sono  assunte  dal
Ministero del tesoro. 
  12. A decorrere dal 18 febbraio 1993  all'INPDAP  si  applicano  le
disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della
legge 9 marzo 1989, n. 88. 
  13. Per le controversie pendenti alla data del  18  febbraio  1993,
nelle quali l'INPDAP e' succeduto all'ENPAS, alle casse  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza  del  Ministero
del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la  rappresentanza  e
difesa in giudizio  continua  ad  essere  assicurata  dall'Avvocatura
dello Stato,  limitatamente  al  grado  di  giudizio  in  corso  alla
predetta data.