Art. 3. 1. L'INPDAP e' organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operativita' di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1. 2. E' fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attivita' a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di stu- dio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. E' fatto, altresi', divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti. 4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, puo' attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi e' disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 e' trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica. 6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 e' assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso puo' optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza. 7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformita' di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, puo' esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalita' ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. 9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP e' iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1 gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1 gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni. 10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' del personale delle amministrazioni pubbliche. 11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti, nonche' le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro. 12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88. 13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP e' succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.