Art. 4. 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP
un commissario straordinario  ed  un  vice  commissario  al  fine  di
assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi  ordinari
e di favorire le condizioni per la piena  operativita'  del  presente
decreto.  Con  lo  stesso  decreto  e'  stabilito  il  compenso   dei
commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP. 
  2. Il commissario straordinario  esercita  i  poteri  spettanti  ai
presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse
ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale
degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce,  con
propria determinazione i poteri del vice commissario. 
  3. Il  commissario  straordinario  assume  iniziative  intese  alla
razionale utilizzazione del personale  comunque  in  servizio  presso
l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine  di
assicurare  economicita',  efficienza  ed  efficacia  alla   gestione
complessiva  dell'Istituto.   Le   determinazioni   del   commissario
straordinario  in  materia  di  organizzazione  degli  uffici  e   di
preposizione alle gestioni di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  sono
soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti. 
  4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle  gestioni
autonome, restano in carica  con  il  trattamento  economico  di  cui
all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n.  70,  per  le  gestioni
derivanti dagli enti  soppressi,  i  direttori  generali  degli  enti
stessi e gli incaricati di tale funzione alla data  del  18  febbraio
1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore
generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli
istituti di previdenza. 
  5.  Fino  alla  costituzione  del  collegio  dei  sindaci  di   cui
all'articolo 2,  comma  4,  continua  ad  operare,  con  le  medesime
competenze, il collegio dei revisori composto  da  un  rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni  di
presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del tesoro. 
  6. Il commissario straordinario convoca il consiglio  di  vigilanza
entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio
di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini
della deliberazione  della  proposta  della  terna  di  nomi  per  la
designazione del  presidente  dell'Istituto.  La  deliberazione,  con
votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza
dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo.  Il  commissario
straordinario  ed  il  vice  commissario  restano  in   carica   fino
all'insediamento del presidente. 
  7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla  nomina  del
direttore generale dell'INPDAP si provvede con  le  stesse  modalita'
previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.