Art. 4. 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operativita' del presente decreto. Con lo stesso decreto e' stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP. 2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione i poteri del vice commissario. 3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicita', efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti. 4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza. 5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 4, continua ad operare, con le medesime competenze, il collegio dei revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente. 7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalita' previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.