Art. 7. 
                           Interventi vari 
  1. Qualora gli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 7 settembre 1992, n.  370,  convertito  dalla  legge  5
novembre  1992,  n.  428,  risultino  non  conformi  alla   normativa
comunitaria in  materia,  il  Governo  attiva  le  procedure  per  il
recupero delle  somme  erogate  alle  compagnie  e  gruppi  portuali,
unitamente ai relativi interessi legali. 
  2. Il commissario liquidatore di cui all'articolo  4  del  decreto-
legge 22 gennaio 1990, n. 6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58,  ed  il  collegio  sindacale  restano  in
carica fino al completamento degli atti di  liquidazione  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 1996. 
  3.  Nel  rispetto  del  limite  massimo  di  ottocento  unita'   di
personale, tra i lavoratori ammessi a fruire  del  beneficio  di  cui
all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
ricompreso anche il personale addetto al servizio  di  rimorchio  dei
porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione.