(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 
   AGOSTO 1993, N. 324. 
 All'articolo 1: 
   al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  carica
di amministratore straordinario e' incompatibile con  l'esercizio  di
qualunque altra attivita' lavorativa dipendente,  ferme  restando  le
incompatibilita' previste dalla legislazione vigente"; 
  al comma 3, lettera a), dopo le parole:  "al  sindaco  del  comune"
sono inserite le seguenti: "o ad un suo delegato"; 
   al comma 3, lettera b),  dopo  le  parole:  "alla  conferenza  dei
sindaci" sono inserite le seguenti: "o loro delegati"; 
  al comma 4, dopo le parole: "La  conferenza  di  cui  al  comma  3,
lettera b), e' presieduta dal  sindaco  del  comune  con  il  maggior
numero  di  abitanti"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  da  un  suo
delegato"; 
  al comma 5, dopo la parola: "esaminano" sono inserite le  seguenti:
"ed approvano"; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti  delle
unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province e  dei  comuni
e' personale. Essa  si  estende  agli  eredi  nei  casi  di  illecito
arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi  ne
abbiano beneficiato patrimonialmente."; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni  e
degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni  di  cui
all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  dalla
data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni  si
applicano nei  confronti  dei  responsabili  delle  unita'  sanitarie
locali,  delle  regioni,  degli  enti  ospedalieri  disciolti  e  dei
soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata  legge
n. 142 del 1990, anche ai fatti  oggetto  di  procedimenti  in  corso
davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa."; 
  al comma 8, terzo periodo, le parole:  "al  doppio  della  predetta
somma." sono sostituite dalle seguenti:  "al  doppio  della  predetta
somma, fatti salvi i provvedimenti adottati."; il quarto  periodo  e'
sostituito dai seguenti: "All'amministratore straordinario non spetta
alcun trattamento di missione.  Per  gli  spostamenti  dal  luogo  di
residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni  e  per  gli
spostamenti  connessi  allo  svolgimento   delle   proprie   funzioni
all'amministratore straordinario spetta il rimborso  delle  spese  di
viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello  Stato.";  e  al
quinto  periodo,  le  parole:  "Per  i  pubblici   dipendenti"   sono
sostituite dalle seguenti: "Per i dipendenti pubblici e privati"; 
   il comma 12 e' soppresso. 
  All'articolo 2: 
   al comma 1, secondo periodo, le parole da:  "uno  psicologo"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ",  nel  rispetto
delle  relative  competenze,  uno   psicologo,   ovvero   un   medico
specialista nella patologia denunciata, in servizio  presso  l'unita'
sanitaria locale di residenza dell'alunno."; 
  al comma 3, le parole: ", e comunque per non piu' di un anno"  sono
soppresse; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "3- bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge  5
febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti
di  propria  competenza  di  cui  al  medesimo  articolo   4,   entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 
  3- ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, le parole 'hanno diritto  a  tre  giorni  di  permesso  mensile'
devono interpretarsi nel senso che il permesso  mensile  deve  essere
comunque  retribuito.  All'onere  derivante   dall'applicazione   del
presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa  fronte  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri".