(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 
   AGOSTO 1993, N. 323. 
 All'articolo 1: 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. L'atto  di  concessione  consente  esclusivamente  l'esercizio
degli impianti  e  dei  connessi  collegamenti  di  telecomunicazioni
censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.  223,
ed eventualmente  modificati  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo
articolo dallo  stesso  esercente  o  da  altro  soggetto  dal  quale
l'esercente li abbia acquisiti,  nonche'  verificati  dai  competenti
organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni."; 
   al comma 4, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "All'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482,  sono  soppresse
le parole: 'e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2'."; 
  al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente:  "Sono,  altresi',
requisiti essenziali per il rilascio  della  concessione  di  cui  al
presente articolo, da possedere  entro  il  30  novembre  1993  e  da
attestare con idonea documentazione entro la  medesima  data:";  alla
lettera  a),  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:   "o   tre   soci
lavoratori"; alla lettera b), dopo le parole: "della legge  6  agosto
1990, n. 223," sono aggiunte le altre: "ovvero, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo  2438,
e dall'articolo 2439, primo comma, del  codice  civile,  qualora  non
interamente versato, il rilascio di  cauzione  secondo  le  modalita'
stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo  corrispondente  alla
parte di capitale non versata"; alle lettere b) e c), sono  soppresse
le parole: "entro il 30 novembre 1993" e, alla lettera d), le parole: 
"commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1- bis e 3"; 
  dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
   "7-bis.  In  attesa  dell'attuazione  del   piano   nazionale   di
assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il  periodo
di durata delle concessioni in ambito locale  previsto  dal  presente
articolo, la trasmissione in contemporanea dei  programmi  televisivi
di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva  tra
la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del  23  ottobre
1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da  parte
dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino  e  secondo
le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990,  n.
223. 
  7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di  cui  al
comma 7- bis del presente articolo e' attivato  tenendo  conto  delle
esigenze derivanti dall'applicazione della normativa  italiana  sulle
radiodiffusioni.  Le  trasmissioni  devono   essere   conformi   alla
normativa europea, comunitaria ed italiana. 
  7-quater. La  concessione  per  la  radiodiffusione  televisiva  in
ambito locale di cui  al  comma  1  dell'articolo  1  viene  altresi'
rilasciata a  societa'  costituite  entro  il  31  dicembre  1993  in
possesso del requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1,
nelle quali vengano conferite entro  lo  stesso  termine  almeno  tre
emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle  quali  sia  in
possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma
3  dell'articolo  5  del  presente  decreto,  che  abbiano  fatturato
nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia'  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223". 
  All'articolo 2: 
   dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Il Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni  puo'
richiedere  ai  soggetti  interessati,  oltre   alla   documentazione
prevista  dal  comma  2  del  presente  articolo  e   dal   comma   2
dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive  di  atti  di  notorieta',
rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  per  l'attestazione
degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle  poste
e  delle  telecomunicazioni,  successivamente   al   rilascio   delle
concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di
dichiarazioni   false,   il   Ministro   delle    poste    e    delle
telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando
le sanzioni previste dalle norme vigenti."; 
   al comma 4, secondo periodo, e' soppressa la parola: "eventuali". 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 3 - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste  e
delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di
assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione  televisiva,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  gennaio
1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del
4 marzo 1992, tenendo conto del  quadro  normativo  vigente  e  della
rapida evoluzione tecnologica del settore. 
   2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata  in  vigore  della
nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria  di  cui
al comma 2 dell'articolo 2  della  legge  25  giugno  1993,  n.  206,
l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale,  il  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per
la  radiodiffuzione  televisiva  in  ambito  nazionale,  comprese  le
autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto  emittenti
televisive  nazionali  private,  sulla  base   dell'elenco   di   cui
all'articolo  1  del  decreto  del  Ministro  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni del 13 agosto 1992. 
   3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  4  della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sospesa nel periodo di vigenza  delle
concessioni di cui all'articolo 1 del presente decreto". 
  All'articolo 4, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. Le imprese di radiodiffusione sonora  operanti  in  ambito
locale devono assumere entro il 30 novembre  1993  l'impegno  di  cui
all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  con
riferimento all'orario minimo di programmazione  settimanale  di  cui
all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223  del  1990.  Tale
impegno, che costituisce requisito essenziale per il  rilascio  della
concessione di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  19
ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente  contenuto  nella
domanda di  concessione  deve  essere  inoltrato  entro  il  suddetto
termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  con  atto
con firma autenticata". 
  All'articolo 5: 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli  articoli  16,  comma
18, e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.  223,  le  emittenti
televisive in ambito locale devono  riservare,  a  decorrere  dal  30
novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra
le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, 
divulgazione e approfondimento su problematiche 
sociali."; 
   al comma 2, le parole: "si svolgono  nel"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "interessano il"; 
   al comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  "sessanta  giorni"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sessanta  giorni  in  sede  di   prima
applicazione, e successivamente centoventi giorni"; l'ultimo  periodo
e' sostituito dai seguenti: "Qualora  entro  il  31  luglio  1993  le
emittenti medesime abbiano omesso la presentazione del bilancio e dei
relativi allegati  concernenti  l'anno  1992,  i  medesimi  documenti
possono essere presentati entro e non  oltre  il  30  novembre  1993,
ferme  restando  le  sanzioni  previste  dalle  norme  vigenti.  Alle
emittenti che, trascorsi tali termini, non abbiano sanato la  propria
posizione, il Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,  anche
su comunicazione del Garante, non rilascia la concessione". 
  All'articolo 6: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
   " 1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio  delle
concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprieta'  di  intere
emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario,
nonche', in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3
dell'articolo 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223,  i  trasferimenti
di proprieta' di cui all'articolo 13, comma 1, della medesima  legge.
Sono consentiti inoltre, per i sei mesi successivi al rilascio  delle
concessioni, i trasferimenti di impianti o di  rami  di  azienda  fra
concessionari televisivi operanti in ambito locale e fra questi  e  i
soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto,  che
eserciscano una sola rete."; 
   dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli  13,  comma
1, e 17, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le fondazioni  e
le associazioni riconosciute e non riconosciute sono equiparate  alle
persone fisiche."; 
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
   "2-bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a  persone
fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere
immediatamente disattivati."; 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   " 4. Fino alla approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma
1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva  che  si  rendano
disponibili sono utilizzate per la ricerca e  la  sperimentazione  di
nuove tecniche di comunicazione, salvo che  nel  caso  in  cui  siano
necessarie   per   risolvere    problemi    di    compatibilizzazione
radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di  legge.  Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' altresi' disporre
l'assegnazione delle suddette  frequenze  in  esecuzione  di  accordi
internazionali."; 
  al comma 6, le parole da: "di attuazione" fino alla fine del  comma
sono sostituite dalle  seguenti:  "di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano  nazionale  di
assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione  sonora,  ad
eccezione delle emittenti che irradiano con impianti ubicati  in  uno
stesso sito con un sistema di antenne  di  identiche  caratteristiche
tecnico-operative". 
  Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: 
  "Art. 6-bis. - 1. Fino  all'approvazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo 10 del presente decreto, il canone di concessione per le
emittenti televisive in ambito locale che hanno  fatturato  nell'anno
precedente meno di due miliardi di lire e' determinato  nella  misura
dell'1 per cento del fattuato dello stesso anno. 
   2. Il Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria,  ricevuti  i
bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
comunica, entro il 31 ottobre di ciascun  anno,  al  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle  emittenti  televisive
locali che possono usufruire di  quanto  previsto  dal  comma  1  del
presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo
fatturato. 
   3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra
la data di rilascio delle concessioni  e  il  31  dicembre  1994,  le
emittenti  televisive  in  ambito  locale  versano   il   canone   di
concessione determinato ai  sensi  dell'articolo  22  della  legge  6
agosto 1990, n. 223". 
 All'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Il comma 9- ter dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990,  n.
223, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19  ottobre
1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
1992, n. 483, e' sostituito dal seguente: 
   '9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione
televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo  massimo  di  trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicita', qualora siano comprese le altre
forme di pubblicita' di cui al comma 9-bis,  come  le  offerte  fatte
direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo  restando
il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al
comma 9'". 
 L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 10. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Governo  emana  un
regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su  proposta
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di  concerto  con
il Ministro del tesoro, sentiti il Garante  per  la  radioffusione  e
l'editoria  e  le  competenti  commissioni   parlamentari,   per   la
definizione  di  nuovi  criteri  di  determinazione  dei  canoni   di
concessione per la radiodiffusione e per la definizione di  un  piano
di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva lo-
cale e dell'emittenza radiofonica locale e  nazionale,  prevedendo  a
tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore  a  tre  quarti
delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di
abbonamento alla radiotelevisione, e  degli  introiti  equiparati  al
canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 
1993, n. 206". 
 All'articolo 11: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate
esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satel-
lite, ai sensi del comma 2."; 
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1  sono
in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171- bis della legge  22
aprile  1941,  n.  633,  introdotto  dall'articolo  10  del   decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518."; 
  il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  " 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e  37
della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' consentito ai soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  407,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.  482,
per un periodo di due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano  in  forma
codificata. Per consentire agli utenti il passaggio  graduale  ad  un
sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione
via cavo  o  da  satellite,  l'esercizio  e'  altresi'  concesso  per
ulteriori ventiquattro mesi, durnte i quali il segnale televisivo  e'
obbligatoriamente diffuso con piu' mezzi trasmissivi. 
  2-bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi  previsto
si  applicano  le  disposizioni  e  le  sanzioni   previste   per   i
concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6  agosto
1990,  n.  223,  e  successive  modificazioni.  Il  Garante  per   la
radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li  iscrive
nel registro di cui all'articolo 12 della legge  6  agosto  1990,  n.
223, e applica  le  sanzioni  di  cui  all'articolo  31  della  legge
medesima". 
  Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: 
 "Art. 11-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge  6  agosto
1990, n. 223, e' sostituito dal seguente: 
  '1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli
altri  enti  pubblici,  compresi  quelli  economici,  questi   ultimi
limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono
tenuti a destinare alla pubblicita' su  emittenti  televisive  locali
nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per
cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie
e  di  promozione  delle  proprie  attivita'.   Gli   enti   pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale,
compresi quelli economici, sono  tenuti  a  destinare,  relativamente
alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno  il  25  per
cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie
e di promozione delle proprie attivita', su  emittenti  televisive  e
radiofoniche  locali.  La  ripartizione  tra  emittenti  radiofoniche
locali,  emittenti  radiofoniche  nazionali  e  emittenti  televisive
locali  deve  avvenire  senza  discriminazione,  secondo  criteri  di
economicita' e in base alle norme di cui al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  255.  I  comitati  regionali
radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo'. 
   2. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovra'  essere
adeguato alle disposizioni di cui al comma 1. 
  Art. 11-ter. - 1. Ai  fini  della  applicazione  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 6 agosto 1990,  n.  223,  sono  equiparati  alle
persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12  del  codice  civile,
nonche' gli enti  morali  costituiti  e  registrati  ai  sensi  degli
articoli 14 e 33 del codice civile che siano  intestatari  di  azioni
aventi diritto di voto e di quote delle societa'  che  esercitano  le
imprese soggette all'obbligo di iscrizione di  cui  all'articolo  12,
comma 2, della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  ovvero  che  siano
intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote  di  societa'
intestatarie di azioni aventi  diritto  di  voto  o  di  quote  delle
societa' che esercitano  imprese  soggette  al  suddetto  obbligo  di
iscrizione, o che comunque controllino direttamente o  indirettamente
le societa' che esercitano imprese soggette al  suddetto  obbligo  di
iscrizione".