Art. 12. 
                  Universita' degli studi di Siena 
  1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,  n.  67,
e' sostituito dal seguente: 
  " 7.  Le  somme  disponibili  sul  capitolo  8420  dello  stato  di
previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine
degli esercizi 1990 e 1992 sono  conservate  nel  conto  dei  residui
passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme  saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena".