Art. 17. 
             Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri 
  1. La facolta' di acquisizione di edifici indicata all'articolo  6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, e' estesa agli anni
1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al  capitolo
8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori  pubblici  ai
sensi della medesima legge n. 16 del 1985.