Art. 19. 
    Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga 
  1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario  1992,
sono  mantenute  in  bilancio  per  essere  impegnate  nell'esercizio
successivo.