Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga 1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.