Art. 30. 
Termini previsti dalla legge 5  marzo  1990,  n.  46  in  materia  di
                      installazione di impianti 
  1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  per  la  presentazione  della  domanda  di  riconoscimento   dei
requisiti  tecnico-professionali  da  parte  di  coloro  che  fossero
iscritti, alla data di entrata in vigore della legge  medesima,  come
imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo  delle
imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443,  o  nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20  settembre  1934,  n.
2011, e' da intendersi come termine ordinatorio  e  non  preclude  il
riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali  da  parte  dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine,
il periodo di iscrizione di almeno  un  anno  indicato  nel  medesimo
articolo 5. 
  2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge  5  marzo
1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1994.  Il  mancato  rispetto
del termine suindicato comporta  l'applicazione,  nei  confronti  del
proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per  le
utenze di  uso  comune  o  comunque  del  soggetto  incaricato  della
gestione degli impianti,  di  una  sanzione  amministrativa  da  lire
cinquecentomila a lire  cinque  milioni,  secondo  le  modalita'  che
saranno determinate con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5  marzo  1990,  n.
46, e' differito di un anno a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.