Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso 1. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalita', con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.