Art. 38. 
                   Centri commerciali all'ingrosso 
  1. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato per la concessione  di  contributi  a  favore  delle
societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate
alla data del 31 dicembre 1992, possono  essere  impegnate  nell'anno
1993, per le medesime finalita', con effetto dalla predetta data  del
31 dicembre 1992. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della  legge  28
dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la
concessione di contributi  a  favore  delle  societa'  promotrici  di
centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28  febbraio  1986,
n. 41.