Art. 43. 
                       Gestioni fuori bilancio 
  1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 1989, n. 155, gia' differito al 30 giugno  1993  dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,  n.  68,  e'  ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino
delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994. 
  2. Sono altresi' differite non oltre il termine di cui al  comma  1
le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25
del  decreto-legge  18  gennaio   1993,   n.   8,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
1 luglio 1993.