Art. 47. 
   Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale 
  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993,  n.  236,  si  intende  osservato  per  i  programmi  di
manutenzione idraulica pervenuti  al  Comitato  dei  Ministri  per  i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore  della  difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.