Art. 7. 
        Presentazione del rendiconto per le spese elettorali 
  1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle cunsultazioni elettorali  effettuate  entro  la  data  di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.  8,
resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.