Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali 1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle cunsultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.