Art. 2. 
 
  1. Per gli interventi in corso di realizzazione o  da  avviare  nel
settore della cooperazione con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  sono
ammesse varianti che  non  comportino  oneri  finanziari  aggiuntivi,
salvo  casi  di  forza  maggiore.  I  casi  di  forza  maggiore  sono
dichiarati con  apposito  provvedimento  del  Ministro  degli  affari
esteri.