Art. 3. 1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di natura amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Il funzionario "preposto" di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, puo' essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica. 3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari esteri e' autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a societa' ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.