Art. 3. 
 
  1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  va
interpretato nel senso che tra i compiti di natura  tecnica  relativi
alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di  natura
amministrativa e contabile, che sono svolti dalla Direzione  generale
per la cooperazione allo sviluppo. 
  2. Il funzionario "preposto" di cui all'articolo 12, comma 3, della
legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  puo'  essere  coadiuvato  da  altri
funzionari della carriera diplomatica. 
  3. Sulla base di motivate esigenze il Ministro degli affari  esteri
e' autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a societa' ed
enti specializzati o ad istituti di credito  specifici  incarichi  di
consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui
all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.