Art. 4. 
 
  1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della  legge  26
febbraio 1987, n. 49,  possono  essere  rinnovati  o  confermati  per
periodi quadriennali, previo superamento di apposito  esame,  per  il
cui  espletamento  il  Ministro  degli  affari  esteri   nomina   una
commissione, composta da cinque esperti  di  cittadinanza  anche  non
italiana. 
  2. Le modalita' e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare,  in
relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi
in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel  settore  e
nell'area  geografica  in  cui  hanno  prevalentemente  operato   gli
interessati, sono stabiliti con apposito decreto del  Ministro  degli
affari esteri. 
  3. Per gli esperti di nuova  assunzione  rimane  in  vigore  quanto
previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge  n.  49  del
1987  circa  l'obbligo  di  superamento  del  concorso  iniziale.  La
commissione di concorso  potra'  comprendere  anche  membri  che  non
abbiano la cittadinanza italiana. 
  4. L'attivita'  svolta  in  attuazione  dei  contratti  di  cui  al
presente  articolo  e'  assoggettata   a   valutazioni   annuali   da
effettuarsi  ad  opera  degli  organi  e  sulla  base   dei   criteri
individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti
stessi sono risolti nel caso di due valutazioni  negative  nel  corso
del contratto.