Art. 4. 1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati o confermati per periodi quadriennali, previo superamento di apposito esame, per il cui espletamento il Ministro degli affari esteri nomina una commissione, composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. 2. Le modalita' e i contenuti dell'esame, diretto ad accertare, in relazione alle peculiari esigenze dell'intervento in favore dei Paesi in via di sviluppo, la specifica esperienza acquisita nel settore e nell'area geografica in cui hanno prevalentemente operato gli interessati, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro degli affari esteri. 3. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potra' comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana. 4. L'attivita' svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo e' assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.