Art. 5. 
 
  1. Il comando e il collocamento fuori  ruolo  del  personale  degli
enti pubblici, con esclusione dei dipendenti delle  regioni  e  delle
unita' sanitarie locali, in servizio alla Direzione generale  per  la
cooperazione allo sviluppo del Ministero  degli  affari  esteri  alla
data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994. 
  2. I  contratti  a  tempo  determinato  stipulati  dalla  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari
esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
in atto alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.