Art. 5. 1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale degli enti pubblici, con esclusione dei dipendenti delle regioni e delle unita' sanitarie locali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994. 2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.