Art. 6. 
 
  1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli
1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari  esteri,
di concerto con il Ministro  del  tesoro.  Ai  fini  del  trattamento
economico per eventuali missioni si applicano le misure previste  per
i dirigenti generali di livello C. 
  2. Alle esigenze organizzative e funzionali  delle  commissioni  di
cui al comma 1, ivi compresi  i  compensi  dei  relativi  componenti,
nonche'  alle  esigenze  derivanti  dall'articolo  3,  comma   3,   e
dall'articolo 8, la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo provvede,  nel  complessivo  limite  di  spesa  di  lire  13
miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti  destinati
alla realizzazione delle attivita' di  cooperazione.  Della  predetta
spesa non si terra' conto ai fini della determinazione della quota di
cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n.  49,
cosi' come modificato dall'articolo 7.