Art. 6. 1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C. 2. Alle esigenze organizzative e funzionali delle commissioni di cui al comma 1, ivi compresi i compensi dei relativi componenti, nonche' alle esigenze derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 8, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede, nel complessivo limite di spesa di lire 13 miliardi per gli anni 1993-95, a valere sugli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attivita' di cooperazione. Della predetta spesa non si terra' conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, cosi' come modificato dall'articolo 7.