Art. 7. 1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: "; detta quota non potra' comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario." sono sostituite dalle seguenti: ", tenendo conto che in nessun caso detta quota potra' superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.".