Art. 7. 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
le parole: "; detta quota non potra' comunque superare il 5 per cento
dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario."  sono
sostituite dalle seguenti: ", tenendo conto che in nessun caso  detta
quota  potra'  superare  la  media  delle  spese   di   funzionamento
riscontrate nel triennio precedente.".