Art. 8. 
 
  1. Per la realizzazione  delle  iniziative  nei  Paesi  in  via  di
sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987,  n.  49,
possono essere concessi finanziamenti diretti  a  governi,  autorita'
locali e enti  pubblici  degli  stessi  Paesi,  a  valere  sul  Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo. 
  2. Con regolamento del Ministro degli  affari  esteri,  sentito  il
Comitato interministeriale per la cooperazione  allo  sviluppo,  sono
emanate  norme  dirette  a  stabilire  le  condizioni  alle  quali  i
finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti  d'aiuto  previsti  dalla
citata legge n. 49  del  1987  possono  essere  concessi,  nonche'  i
controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
e' tenuta ad effettuare sia nella fase contrattuale, sia in quella di
esecuzione delle iniziative. 
  3. Le condizioni e i controlli di cui al comma 2 formeranno oggetto
di accordi bilaterali con i Paesi destinatari dei finanziamenti e dei
crediti d'aiuto. 
  4. Per la valutazione ed il controllo delle  iniziative  finanziate
ai sensi del  comma  1  o  mediante  crediti  d'aiuto,  la  Direzione
generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  puo'  avvalersi   di
consulenti o di societa'  di  consulenza,  anche  non  italiane,  che
abbiano svolto o svolgano attivita'  analoghe  per  organizzazioni  o
banche internazionali  operanti  nel  campo  dello  sviluppo,  scelti
d'intesa con le autorita' dei Paesi destinatari.