Art. 8. 1. Per la realizzazione delle iniziative nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere concessi finanziamenti diretti a governi, autorita' locali e enti pubblici degli stessi Paesi, a valere sul Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo. 2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, sono emanate norme dirette a stabilire le condizioni alle quali i finanziamenti di cui al comma 1 e i crediti d'aiuto previsti dalla citata legge n. 49 del 1987 possono essere concessi, nonche' i controlli che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta ad effettuare sia nella fase contrattuale, sia in quella di esecuzione delle iniziative. 3. Le condizioni e i controlli di cui al comma 2 formeranno oggetto di accordi bilaterali con i Paesi destinatari dei finanziamenti e dei crediti d'aiuto. 4. Per la valutazione ed il controllo delle iniziative finanziate ai sensi del comma 1 o mediante crediti d'aiuto, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo puo' avvalersi di consulenti o di societa' di consulenza, anche non italiane, che abbiano svolto o svolgano attivita' analoghe per organizzazioni o banche internazionali operanti nel campo dello sviluppo, scelti d'intesa con le autorita' dei Paesi destinatari.