Art. 9. 
 
  1. Il presente decreto ha effetto  dal  1  novembre  1993  e  sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1993 
 
                              SCALFARO 
                                   CIAMPI, Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   ANDREATTA, Ministro  degli  affari
                                   esteri 
                                   BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: CONSO