Art. 9. 1. Il presente decreto ha effetto dal 1 novembre 1993 e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO