Art. 10. 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unita' di cui all'articolo 2 ed alla trasformazione delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunita' economica europea, il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE". 3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo e' ragguagliato, oltreche' al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori. 4. L'importo del contributo non puo' essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto.