Art. 10. 
  1. Per i lavori relativi  alla  costruzione  delle  unita'  di  cui
all'articolo 2 ed alla  trasformazione  delle  medesime  unita'  alle
condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, sempreche' tali  lavori
siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli  albi  di  cui
all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234,  o  nei  cantieri
dei Paesi membri della Comunita' economica europea, il Ministro della
marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti  per
essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli  articoli  143  e
144 del codice della navigazione un contributo  inteso  a  ridurre  i
relativi oneri finanziari. 
  2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  inteso  ad  allineare  le
condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi
alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto  1981  (accordo
sui crediti all'esportazione di  navi)  e  successive  modifiche,  di
seguito denominata "accordo OCSE". 
  3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale  dell'opera
ed e' concesso ad iniziative i cui contratti  siano  stati  stipulati
nel periodo dal 1 gennaio 1991 al  31  dicembre  1994.  Per  le  sole
unita' adibite in via  esclusiva  al  trasporto  di  contenitori,  il
contributo  e'  ragguagliato,  oltreche'   al   prezzo   contrattuale
dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due  mute
di contenitori. 
  4.  L'importo  del  contributo  non  puo'  essere  superiore   alla
differenza tra due piani d'ammortamento  a  rate  costanti,  riferiti
all'80 per cento del prezzo  e  della  durata  prevista  dall'accordo
OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso
di riferimento da applicare ai finanziamenti per il  credito  navale,
fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro  e
vigente alla data del contratto.