Art. 11. 1. Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 2. I lavori di cui al comma 1 dell'articolo 10 devono essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8. Detto termine puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al comma 3 dell'articolo 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza. 3. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 10 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti all'uopo prescritti, anche una relazione sui programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante il contributo richiesto, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unita' da assistere.