Art. 11. 
  1. Il contributo di cui all'articolo 10 e' concesso con decreto del
Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali
costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1 marzo
o dal 1 settembre successivi all'inizio  dei  lavori,  da  accertarsi
sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata  prestata
idonea fidejussione bancaria o assicurativa. 
  2. I lavori di cui  al  comma  1  dell'articolo  10  devono  essere
ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il termine  di  cui
al comma 1 dell'articolo 8. Detto termine puo' essere  prorogato  dal
Ministro della marina mercantile per le ragioni indicate al  comma  3
dell'articolo 8, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza. 
  3. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione del
contributo di cui  all'articolo  10  presentano  al  Ministero  della
marina mercantile, oltre ai documenti all'uopo prescritti, anche  una
relazione sui programmi di  sviluppo  aziendale  che  esse  intendono
realizzare  mediante  il  contributo   richiesto,   con   particolare
riferimento al settore d'impiego delle unita' da assistere.