Art. 13. 
  1.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  10  e'  subordinato   al
mantenimento dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 146 del
codice della navigazione dell'unita' per la quale  il  contributo  e'
concesso per un periodo di quattro anni a  decorrere  dalla  data  di
ultimazione dei relativi lavori di costruzione o trasformazione. 
  2. Il venir meno dell'iscrizione di cui  al  comma  1  prima  della
scadenza ivi prevista, fatto salvo il caso di perimento  dell'unita',
comporta la decadenza dal contributo.