Art. 16. 
  1. Il programma  di  ricerca  relativo  al  triennio  1991-1993  e'
presentato entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e liquidati in
via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi,  per  un
importo non superiore al  75  per  cento  della  spesa  prevista  nei
programmi  stessi,  previa  presentazione  di   idonea   fidejussione
bancaria. La  fidejussione,  nel  caso  di  decadenza  per  qualsiasi
ragione del beneficiario,  in  tutto  e  in  parte,  dal  diritto  al
contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o  parziale
del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli
importi che lo Stato abbia versato o debba  versare  all'istituto  di
credito  finanziatore  per   capitale,   interessi   ed   oneri.   La
fidejussione e' prestata fino alla concessione del contributo in  via
definitiva ai sensi del comma 3. 
  3. I contributi sono concessi  e  liquidati  in  via  definitiva  a
seguito  del  completamento  dei  programmi  di  ricerca   e   previa
presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui  risultati
conseguiti rapportati ai costi sostenuti.