Art. 16. 1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I contributi di cui all'articolo 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria. La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3. 3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.