Art. 2. 
  1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a  lavori
di costruzione di unita' a scafo metallico o realizzate con materiali
a tecnologia avanzata di seguito indicate: 
    a) navi mercantili di stazza lorda internazionale  non  inferiore
alle 400 tonnellate o  alle  150  tonnellate,  se  trattasi  di  navi
passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa
una velocita' non inferiore ai 30 nodi; 
    b) rimorchiatori e spintori con apparato motore  di  potenza  non
inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore); 
    c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in  mare  di  stazza
lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme
di trivellazione. 
  2. Sono escluse dal campo d'applicazione del  presente  decreto  la
navi militari, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente
al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonche'  le  unita'  da
pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei  programmi
di cui ai piani nazionali delle pesca marittima  e  dell'acquacoltura
nelle  acque  marine  e  salmastre  e  nei  programmi  comunitari  di
orientamento della flotta peschereccia. 
  3. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione  e  trasformazione
navale effettuati per conto dello Stato.