Art. 2. 1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unita' a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai 30 nodi; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore); c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione. 2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto la navi militari, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali delle pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia. 3. Sono altresi' esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.