Art. 22. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  COSTA, Ministro della marina 
                                  mercantile 
                                  SPAVENTA, Ministro del bilancio e 
                                  della programmazione economica 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  SAVONA, Ministro dell'industra, del 
                                  commercio e dell'artigianato 
                                  PALADIN, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                  comunitarie e gli affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO