Art. 22. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro della marina mercantile SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica BARUCCI, Ministro del tesoro SAVONA, Ministro dell'industra, del commercio e dell'artigianato PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO