Art. 3. 
  1. Per le nuove costruzioni delle unita' di cui all'articolo 2,  il
Ministro della marina  mercantile  puo'  concedere  alle  imprese  di
costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di  cui  al
titolo IV della legge 14 giugno 1989, n.  234,  per  i  contratti  di
costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al  31  dicembre
1994,  un  contributo,  calcolato  sul  valore   contrattuale   prima
dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per
cento  per  gli  anni  1992  e  1993.  La  predetta  percentuale   e'
rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5  per
cento per gli anni 1992 e 1993  per  le  commesse  relative  a  nuove
costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU. 
  2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto
conto  di  quanto  disposto  dall'articolo  4,  paragrafo  3,   della
direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai
contratti stipulati nell'anno 1994. 
  3.  Qualora  la  Commissione  delle  Comunita'  economiche  europee
richieda la notifica preventiva delle proposte di  singoli  aiuti  ai
sensi del  paragrafo  5  dell'articolo  4  della  direttiva  CEE,  la
concessione  dell'aiuto  e'  sospesa  fino  alla  comunicazione  agli
interessati dell'autorizzazione della Commissione e  sono  sospesi  i
termini previsti per lo stesso aiuto. 
  4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, con  proprio
decreto, aliquote di  contributo  superiori  a  quelle  indicate  nel
presente articolo per le commesse provenienti  da  Paesi  in  via  di
sviluppo,  previa  notifica  alla  CEE,  sempre  che   ricorrano   le
condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE
e  l'iniziativa  sia  conforme  agli   indirizzi   di   politica   di
cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia. 
  5. Qualora,  per  l'acquisizione  di  una  commessa  relativa  alla
costruzione di unita' di valore  inferiore  ai  10  milioni  di  ECU,
un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o piu'
imprese di Paesi non appartenenti alla Comunita'  economica  europea,
il Ministro della  marina  mercantile,  previa  autorizzazione  della
Commissione  delle  Comunita'  economiche   europee,   puo'   elevare
l'aliquota  di  contribuzione  applicabile  per  tali  unita'   senza
tuttavia superare l'aliquota  prevista  per  le  commesse  di  valore
superiore ai 10 milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che
tale elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastare  nel
caso  specifico  la  concorrenza  extracomunitaria  ed  a  consentire
l'acquisizione della commessa. 
  6.  Il  contributo  e'  riferito  alla  data  di  stipulazione  del
contratto di costruzione.