Art. 5. 1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, e' effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e' effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale. 2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, e' effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.