Art. 5. 
  1. Il calcolo per riferire il contributo alla data  del  contratto,
ai sensi degli articoli 3 e 4, e' effettuato in sede di  liquidazione
finale, tenendo conto dei tempi  con  cui  il  contributo  stesso  e'
effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale. 
  2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente  ad  eventuali  atti
aggiuntivi,   e'   effettuato   in   via   autonoma,   prendendo   in
considerazione la data di stipula dei medesimi.