Art. 6. 1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative di costruzione navale e trasformazione navale e' quella in vigore alla data di stipulazione del contratto. 2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unita' oltre il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto, si applica all'iniziativa l'aliquota contributiva massima in vigore tre anni prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la Commissione delle Comunita' economiche eruopee consenta deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE. 3. Ai fini della determinazione del contributo per lavori di costruzione e trasformazione navale, gli atti aggiuntivi di cui al comma 3 dell'articolo 7 sono assoggettati alla percentuale di aiuto in vigore alla data della relativa pattuizione e sono oggetto di autonoma procedura di concessione, a cui si applicano le medesime disposizioni relative ai lavori originari, tenuto conto della natura ed entita' delle lavorazioni aggiuntive.