Art. 6. 
  1. L'aliquota massima di contributo applicabile alle iniziative  di
costruzione navale e trasformazione navale e' quella in  vigore  alla
data di stipulazione del contratto. 
  2. Nel caso di ultimazione dei lavori relativi all'unita' oltre  il
termine di tre anni dalla data di stipula del contratto,  si  applica
all'iniziativa l'aliquota contributiva massima  in  vigore  tre  anni
prima della data di ultimazione dei lavori, salvo che la  Commissione
delle  Comunita'  economiche  eruopee  consenta   deroga   ai   sensi
dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva CEE. 
  3. Ai fini  della  determinazione  del  contributo  per  lavori  di
costruzione e trasformazione navale, gli atti aggiuntivi  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 7 sono assoggettati alla percentuale  di  aiuto
in vigore alla data della relativa  pattuizione  e  sono  oggetto  di
autonoma procedura di concessione, a cui  si  applicano  le  medesime
disposizioni relative ai lavori originari, tenuto conto della  natura
ed entita' delle lavorazioni aggiuntive.