Art. 8. 
  1. I lavori di costruzione e trasformazione navale, per i quali sia
stata chiesta rispettivamente la concessione del  contributo  di  cui
all'articolo 3  ed  all'articolo  4,  devono  essere  ultimati  entro
trentasei mesi dalla data di stipula del contratto. 
  2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'inosservanza del termine di
ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo. 
  3. Fermo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6,  il  termine
di cui al comma 1 puo' essere prorogato  dal  Ministro  della  marina
mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della  scadenza  e  venga
accertato che la complessita' tecnica  del  progetto  di  costruzione
navale,  o  ritardi  dovuti  a  perturbazioni   inattese,   gravi   e
giustificabili che  si  ripercuotono  sul  programma  di  lavoro  del
cantiere, rendono necessaria tale proroga. 
  4. Le navi di nuova costruzione per conto  di  armatori  nazionali,
per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte
nella piu' alta classe del Registro italiano navale nei casi  in  cui
la classificazione sia obbligatoria.