Art. 9. 1. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi degli articoli 3 e 4 si procede secondo le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431. 2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 3, il Ministero della marina mercantile accerta la conformita' del prezzo contrattuale ai prezzi praticati sul mercato per unita' similari od assimilabili, tenendo conto di ogni utile elemento conoscitivo, della documentazione prodotta, nonche' della struttura dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della stessa agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234. 3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero della marina mercantile accerta l'accettabilita' del prezzo contrattuale tenendo conto degli elementi indicati al comma 2. 4. La concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, corrisposti con le modalita' indicate al comma 1, e' effettuata alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, tenuto conto, per quanto concerne la concessione e la liquidazione definitiva, del calcolo per riferire il contributo alla data di stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 5.