Art. 9. 
  1. Alla corresponsione dei  contributi  accordati  ai  sensi  degli
articoli 3 e 4 si procede secondo le modalita' di cui all'articolo  2
della legge 31 dicembre 1991, n. 431. 
  2. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo  3,
il Ministero della  marina  mercantile  accerta  la  conformita'  del
prezzo contrattuale  ai  prezzi  praticati  sul  mercato  per  unita'
similari od  assimilabili,  tenendo  conto  di  ogni  utile  elemento
conoscitivo, della documentazione prodotta, nonche'  della  struttura
dei costi di produzione e dell'organizzazione produttiva dell'impresa
di costruzione navale, risultante dall'iscrizione della  stessa  agli
albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno  1989,  n.
234. 
  3. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo  4,
il Ministero della marina  mercantile  accerta  l'accettabilita'  del
prezzo contrattuale tenendo conto degli elementi indicati al comma 2. 
  4. La  concessione  e  liquidazione  dei  contributi  di  cui  agli
articoli 3 e 4, corrisposti con le modalita' indicate al comma 1,  e'
effettuata alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo
3 della legge 31 dicembre 1991, n.  431,  tenuto  conto,  per  quanto
concerne la concessione e la liquidazione definitiva, del calcolo per
riferire il contributo alla data di  stipulazione  del  contratto  ai
sensi dell'articolo 5.