Art. 3. 
  1.  All'articolo  1  del  testo  unico   sulle   tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) l'alinea del comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri  diramati
dal  Comitato,  anche  in  base  alle  metodiche  poste   in   essere
dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:"; 
   b) nella lettera h) del comma 8 e' aggiunto il  seguente  periodo:
"Le altre strutture  pubbliche  che  provvedono  all'acquisizione  ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze  in
Italia comunicano periodicamente  all'Osservatorio  i  dati  in  loro
possesso."; 
   c) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Una
quota non superiore ad un decimo della  somma  prevista  puo'  essere
utilizzata,  ferme  restando  le  attuali  dotazioni  organiche,  per
l'istituzione, presso il Dipartimento per gli  affari  sociali  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  di  uno  'sportello  per  il
cittadino' per informazioni, assistenza e indirizzo nel  campo  della
prevenzione, del recupero e della riabilitazione."; 
   d) al comma 14 le  parole:  "31  gennaio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 marzo".