Art. 2. 1. Le spese per le attivita' previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. 2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208.