Art. 2. 
  1. Le spese per le attivita' previste dall'articolo 1 sono a carico
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,  che  vi
provvede mediante aperture  di  credito,  a  favore  del  capo  della
delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente  il
limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni. 
  2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 1, terzo, quarto  e  quinto  comma,  della  legge  5
giugno 1984, n. 208.