Art. 3. 
  1. I privilegi e le immunita' previsti dagli articoli 22,  24,  25,
26,  27,  29  e  36  della  convenzione  di  Vienna  sulle  relazioni
diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto  1967,
n.  804,  si  applicano  in  occasione  delle  riunioni   a   livello
ministeriale e di alti funzionari  che  si  terranno  sul  territorio
nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni  della  CSCE
ed ai  suoi  funzionari,  ai  delegati  dei  Paesi  partecipanti,  ai
rappresentanti  delle  organizzazioni   internazionali   invitate   a
partecipare alle predette  riunioni.  Per  gli  acquisti  di  beni  e
prestazioni di servizi effettuati dalle  istituzioni  della  CSCE  si
applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono
escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione
le  persone  fisiche  che  siano  cittadini  italiani  o  abbiano  la
residenza permanente in Italia. 
  2.  Le  istituzioni  e  le  persone  di  cui  al  comma  1   godono
dell'immunita' dalla giurisdizione per  gli  atti,  ivi  compresi  le
parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i  danni
risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro  appartenente,
o circolante per loro conto, e dei procedimenti per  infrazione  alla
regolamentazione  della  circolazione   automobilistica   riguardante
l'autoveicolo stesso.