Art. 10. 
                       Obbligo di informazione 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   o   il   loro   legale
rappresentante  o  un  loro  delegato  risultante  da  atto  scritto,
comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata,  entro
il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  i  dati  relativi  alle
caratteristiche qualitative  e  quantitative  dei  residui  prodotti,
trattati o utilizzati, con la precisazione  se  trattasi  di  residuo
tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. 
  2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre  di  ogni
anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni
di  cui  al  comma  1  al  Ministero  dell'ambiente,  ai  fini  della
valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che  puo'  avvalersi
della collaborazione dell'unione delle camere di commercio  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge  8  luglio  1986,  n.  349,  in
accordo   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.